Legge 4 del 14 gennaio 2013 "Disciplina le professioni non regolamentate"


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Giorno 10 febbraio 2013 entrerà in vigore la Legge del 14 gennaio 2013 rivolta a disciplinare le professioni non regolamentate tra le quali anche quella del Counselor. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013. Scarica il testo estratto dalla Gazzetta Ufficiale.

 

Tra gli obblighi, il Counselor dovrà riportare gli estremi della legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, per esempio è possibile utilizzare questa formula "Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013" sotto i dati anagrafici e i contatti dela vostra carta intestata o nella firma elettronica dell'email.

L'inadempimento a quest'obbligo è perseguito come pratica commerciale scorretta e sanzionata ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

 

Coloro che esercitano la professione, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le suddette associazioni professionali saranno inserite nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (art.2.7).

La legge 4/2013 vieta alle associazioni di adottare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

 

Tra gli adempimenti delle associazioni: adottare un codice di condotta, promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati, stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice. E' prevista anche l'attivazione di uno sportello per i consumatori, al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

 

Gli associati non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, a meno che non siano iscritti al relativo albo professionale. Gli iscritti potranno utilizzare il riferimento all'associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi su richiesta autorizzata da parte dell'associazione. Sempre a tutela dei consumatori, le associazioni dovranno fornire attraverso il sito web tutte le informazioni utili: atto costitutivo e statuto, identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, struttura organizzativa dell'associazione, requisiti per l'iscrizione. Nel caso in cui rilascino marchi di qualità dovranno pubblicare anche il codice di condotta, elenco degli iscritti, sedi regionali dell'associazione.

 

Il Counselor può esercitare, ai sensi della legge 4/2013, anche senza essere iscritto alla relativa associazione professionale.

Il Counselor che raggiunge gli standard previsti dalla norma tecnica UNI (di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010), di ottenere una certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l'Ente nazionale di accreditamento.

 

Documento pubblicato in data 9 febbraio 2013.

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