A tutti i counselor
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LORO SEDI
Cara collega, caro collega,
ti preghiamo di leggere con attenzione il testo che segue e, ove possibile, darne la più ampia divulgazione a chi ritieni possa essere interessato. Come ricorderai da una delle ultime news inviate (puoi leggere la notizia qui) ci siamo occupati di un'interrogazione parlamentare effettuata lo scorso gennaio con la quale l'On. Goisis (Gruppo Lega Nord Padania) chiedeva al Ministero della salute nonché a quello della pubblica amministrazione e innovazione, di intervenire rispetto alla figura professionale del counselor a tutela della professione di psicologo.
L'interrogazione contiene affermazioni ed interpretazioni normative che non condividiamo e che, a nostro avviso, non sono corrette.
Al suo interno si fa esplicito riferimento alla definizione di counseling data dalla S.I.Co.: «Il counselor è la figura professionale che [...] è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità».
Tale definizione non è da noi condivisa. Oltretutto si presta, come difatti è avvenuto, ad interpretazioni che mirano ad attribuire al counselor lo svolgimento di prestazioni professionali che sono di competenza di altro professionista, nella fattispecie lo psicologo. Attribuzione forzata, considerato che il counseling è un intervento diverso da quello psicologico e questa è proprio la sua specificità.
Dalla lettura del testo si può evincere che non è stato fatto alcuno studio né ricerca su cosa sia il counseling. E' infatti evidente che l'intera interrogazione è fondata su una definizione della nostra professione rilasciata da una delle tante associazioni di categoria presenti in Italia. Questa modalità è per noi indice di mancanza di serietà culturale.
All'interno dell'interrogazione si fa riferimento - seppur non in maniera del tutto corretta - ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito che l'intervento psicologico in senso lato deve comunque ritenersi prerogativa dello psicologo anche quando non attiene all'ambito clinico. Il testo prosegue con una richiesta di intervento in ambito normativo.
In data 8 giugno 2010 l'On. Ravetto risponde all'interrogazione dicendo che «[...] qualora l'ambito di attività del citato counselor fosse quello definito e prospettato dalla Sico, non potrebbero che condividersi le osservazioni formulate dall'onorevole Goisis [...]». Sempre l'On. Ravetto afferma che «[...] anche con il concorso del comando dei Carabinieri Nucleo antisofisticazione e sanità, al fine di accertare la portata del fenomeno e di valutare eventuali violazioni della normativa vigente [...]» il Ministero della salute si occuperà della vicenda.
L'On. Goisis replica ulteriormente dicendo di essere soddisfatta della risposta e di rimanere in attesa «[...] di vedere come verrà esercitato il controllo [...]».
Facciamo dunque appello non solo ai nostri soci, ma a tutti i colleghi, a tutte le scuole nonché alle altre associazioni di counseling con l'intento di creare un fronte comune e compatto che affermi:
1. che la definizione di counseling data da S.I.Co. – che non condividiamo - è da ritenersi valida esclusivamente per i soci S.I.Co.;
2. che il counseling è attività professionale diversa da quella dello psicologo;
3. che in Italia esistono altre associazioni professionali di categoria, cui fanno riferimento un elevato numero di counselor, che condividono una diversa concezione del counseling;
4. che in quanto associazioni professionali di categoria vogliamo essere considerati interlocutori in questo dibattito al pari dell'Ordine degli psicologi, ognuno per la difesa del propri interessi professionali.
All'uopo valuteremo, autonomamente o congiuntamente con le altre associazioni, di intraprendere tutte le iniziative che riterremo opportune per la tutela della nostra professione.
Cordiali saluti
Il Consiglio di Presidenza Nazionale
Assocounseling